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04 Ottobre 2016

Dichiarazione IMU e TASI: presentazione ritardata, sanzione minima

Immagine relativa alla notizia del blog di Agenzia Immobiliare SAI

Il ravvedimento breve entro trenta giorni che è stato introdotto con la riforma delle sanzioni riduce notevolmente i costi del pagamento ritardato di IMU e TASI. Ecco quanto si paga entro la scadenza del prossimo 30 luglio.

Chi deve presentare la dichiarazione IMU e TASI?

L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge esclusivamente nei casi in cui si verifichi il nuovo possesso o la detenzione degli immobili. La dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. Ma deve essere presentata anche – ed entro gli stessi termini – nei casi in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si tenga presente che la dichiarazione una volta effettuata ha effetto anche per gl anni successivi, a meno di ulteriori modifiche che dovessero determinare ulteriori dichiarazioni in futuro.

Cosa succede se non effettui la dichiarazione IMU/TASI?

Nei casi in cui la dichiarazione IMU sia dovuta ma non sia stata effettuata, o nei casi di presentazione di dichiarazione infedele (ovvero non corrispondente alla realtà) è possibile sanare la violazione presentando una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Termini di pagamento della sanzione ridotta per dichiarazione IMU e TASI 2016

Nel caso in cui si sia omessa la dichiarazione, si è puniti con una sanzione pari al 100% del tributo dovuto, con una quota minimale di 50 euro.

Tuttavia stante la nuova normativa si può procedere al pagamento del ravvedimento breve.

  • Entro 30 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 30 luglio 2016), si potrà versare la sanzione ridotta ad un 1/10 della metà del minimo (pari al 5%).
  • Entro il 90° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è ridotta ad un 1/10 del minimo (pari al 10%).

Fonte: www.laleggepertutti.it